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Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL o ATS competente.
Nel caso di impossibilità di effettuare lavoro agile e comunque in alternativa alla misura di cui sopra, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta disposta da ASL o ATS.
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Per i periodi di congedo fruiti in alternativa al lavoro agile e' riconosciuta, in luogo della retribuzione pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'.
Per i giorni in cui un genitore già fruisce di lavoro agile o di permessi straordinari del presente decreto, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Un piccolo passo avanti ma non del tutto suffiente a garantire le casiste che potrebbero verificarsi con la gestione della quarantena, a nostro avviso andava comunque considerato obbligatorio lo smart working per uno dei genitori affinchè si possa gestire la criticità della situazione familiare.
Le misure al momento sono confermate fino al 31.12.2020 pertanto occorre individuare le risorse per la seconda parte dell'anno scolastico.
Vincenzo Falanga
Segretario Generale UIL FPL del Lario