Regione Lombardia in data 22.3.2020 dispone:
1.la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive
sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990,
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali
sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella
sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990.
2. le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza
devono essere svolte con la modalità' di lavoro agile.
3. come previsto dall’art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia
possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata
dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali
possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il
personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione
non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale
periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della
presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i
seguenti:
a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente
a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) protezione civile;
h) tutela ambientale;
i) servizi informatici e di rete ICT;
j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli
enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall’art. 73
del Decreto legge n. 18/2020 nonchè delle Regioni e degli organismi
collegiali di altre istituzioni;
k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti
precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi
ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da
parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite
mediante la modalità di lavoro agile.
5. per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali, ai fini della
presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto
attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale;
f) trasporti;
g) tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h) servizio elettorale;
i) protezione civile;
j) servizi informatici e di rete ICT;
k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti
precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi
ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione
da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere
garantite mediante la modalità di lavoro agile.
Continua a leggere Scarica i provvedimenti
Continua a leggere Scarica i provvedimenti (Ordinanze di Regione Lombardia 514/515 - Ministero della Salute - DPCM del 23.3.2020)